Il CONAF con Circolare n. 9/2025 ha reso noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2 della Legge 8 luglio 1980 n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
In altre parole, la Corte Costituzionale ha deciso che, nel caso di compensi a tempo per l’attività
prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a
due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle
successive.
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